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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1 SENT. 03112 DEL 22/03/1991
 PRES. Vela A   REL. Maltese D
 PM. Romagnoli E (Diff)
 RIC. S.p.A. Italia di Navigazione
 RES. S.p.A. Prudential Assicurazioni

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - Vettore - Responsabilità -  Trasporto mediante "containers" - Ammanchi in sede di riconsegna - Onere della prova a carico del vettore - Oggetto.

 COD.NAV. ART. 422
 COD.NAV. ART. 462

 In tema di trasporto marittimo di merci mediante "containers", la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, può essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di sicurezza), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti.