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SEZ. 1 SENT. 03112 DEL 22/03/1991
PRES. Vela A REL. Maltese D
PM. Romagnoli E (Diff)
RIC. S.p.A. Italia di Navigazione
RES. S.p.A. Prudential Assicurazioni
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - Vettore - Responsabilità - Trasporto mediante "containers" - Ammanchi in sede di riconsegna - Onere della prova a carico del vettore - Oggetto.
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 462
In tema di trasporto marittimo di merci mediante "containers",
la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in
sede
di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati,
può
essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella
polizza
di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati
consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi
di sicurezza), la cui integrità sia stata constatata
all'arrivo,
trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa
contrattuale
del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti.