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SEZ. L SENT. 01479 DEL 13/02/1991
PRES. Ruperto C REL. Putaturo M
PM. Martone A (Conf)
RIC. Del Rosso ed altri
RES. S.p.A. Lloyd Triestino
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Licenziamento con preavviso - Luogo della cessazione del rapporto - Rilevanza ex art. 603 cod. nav. - Individuazione - Criteri - Luogo del domicilio del lavoratore - Rilevanza.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 348
COD.NAV. ART. 603
Con riguardo a licenziamento con preavviso di
lavoratore marittimo
in regime di continuità, la circostanza che questi abbia
ricevuto
la comunicazione del recesso mentre era in navigazione non esclude che,
ove l'effetto estintivo del rapporto si sia verificato successivamente
allo sbarco, il luogo della cessazione del rapporto di lavoro -
rilevante,
ai sensi dell'art. 603 cod. nav., ai fini della determinazione della
competenza
territoriale in ordine alla controversia relativa al rapporto stesso -
debba essere individuato con riguardo al domicilio del lavoratore
medesimo,
nel quale questi, in periodo di riposo o d'inattività, deve
restare
a disposizione del datore di lavoro, non essendovi, nella detta
ipotesi,
coincidenza (come avviene, invece, nel caso di licenziamento in tronco)
fra il momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione dell'atto
di
recesso della controparte ed il momento in cui si verifica l'effetto
della
cessazione del rapporto.