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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 01479 DEL 13/02/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Putaturo M
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. Del Rosso ed altri
 RES. S.p.A. Lloyd Triestino

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Licenziamento con preavviso - Luogo della cessazione del rapporto - Rilevanza ex art. 603 cod. nav. - Individuazione - Criteri - Luogo del domicilio del lavoratore - Rilevanza.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 348
 COD.NAV. ART. 603

 Con riguardo a licenziamento con preavviso di lavoratore marittimo in regime di continuità, la circostanza che questi abbia ricevuto la comunicazione del recesso mentre era in navigazione non esclude che, ove l'effetto estintivo del rapporto si sia verificato successivamente allo sbarco, il luogo della cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alla controversia relativa al rapporto stesso - debba essere individuato con riguardo al domicilio del lavoratore medesimo, nel quale questi, in periodo di riposo o d'inattività, deve restare a disposizione del datore di lavoro, non essendovi, nella detta ipotesi, coincidenza (come avviene, invece, nel caso di licenziamento in tronco) fra il momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione dell'atto di recesso della controparte ed il momento in cui si verifica l'effetto della cessazione del rapporto.