Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 01399 DEL 11/02/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Putaturo M
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. De Candia
 RES. S.p.A. F.lli Cosulich

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimenti di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Regime di continuità del rapporto di lavoro marittimo e cessazione di questo in epoca successiva allo sbarco - Rilevanza ai fini della individuazione della competenza nel luogo del domicilio del marittimo - Deduzione della parte interessata al foro della cessazione del rapporto - Onere probatorio della medesima.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 348
 COD.NAV. ART. 603

 Il regime di continuità del rapporto di lavoro marittimo e la cessazione di questo in epoca successiva allo sbarco, che costituiscono elementi necessari affinchè la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa al rapporto predetto possa essere determinata (alla stregua del criterio del luogo di cessazione dello stesso rapporto) con riguardo al domicilio del lavoratore, debbono essere allegati (in modo non generico ma specifico) e provati dalla parte che, agendo in giudizio, intende giovarsi del foro della cessazione del rapporto, e ciò in particolare quando, trattandosi di attività prestata su navi di nazionalità straniera, non è applicabile la legge italiana salvo diversi accordi fra le parti.