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SEZ. L SENT. 01399 DEL 11/02/1991
PRES. Ruperto C REL. Putaturo M
PM. Martone A (Conf)
RIC. De Candia
RES. S.p.A. F.lli Cosulich
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimenti di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Regime di continuità del rapporto di lavoro marittimo e cessazione di questo in epoca successiva allo sbarco - Rilevanza ai fini della individuazione della competenza nel luogo del domicilio del marittimo - Deduzione della parte interessata al foro della cessazione del rapporto - Onere probatorio della medesima.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 348
COD.NAV. ART. 603
Il regime di continuità del rapporto di
lavoro marittimo
e la cessazione di questo in epoca successiva allo sbarco, che
costituiscono
elementi necessari affinchè la competenza territoriale in
ordine
alla controversia relativa al rapporto predetto possa essere
determinata
(alla stregua del criterio del luogo di cessazione dello stesso
rapporto)
con riguardo al domicilio del lavoratore, debbono essere allegati (in
modo
non generico ma specifico) e provati dalla parte che, agendo in
giudizio,
intende giovarsi del foro della cessazione del rapporto, e
ciò in
particolare quando, trattandosi di attività prestata su navi
di
nazionalità straniera, non è applicabile la legge
italiana
salvo diversi accordi fra le parti.