![Torna](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. L SENT. 01398 DEL 11/02/1991
PRES. Ruperto C REL. Putaturo M
PM. Martone A (Conf)
RIC. Altomare ed altri
RES. S.r.l. Enterprise Shipping Agency ed altri
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità - Luogo di cessazione del rapporto - Rilevanza - Individuazione - Luogo dello sbarco e luogo del domicilio del marittimo - Condizioni rispettive.
COSTITUZIONE ART. 3
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 603
Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in
regime di continuità,
il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi
dell'art.
603 cod. nav. (non abrogato dall'art. 413 cod. proc. civ. e non
sospettabile
d'illegittimità rispetto all'art. 3 Cost.), ai fini della
determinazione
della competenza territoriale in ordine alle relative controversie - va
individuato in quello dello sbarco solo in caso di estinzione del
rapporto
durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento
al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe
dovuto
trovare nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo, e
cioè
con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso.