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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L SENT. 01398 DEL 11/02/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Putaturo M
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. Altomare ed altri
 RES. S.r.l. Enterprise Shipping Agency ed altri

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità - Luogo di cessazione del rapporto - Rilevanza - Individuazione - Luogo dello sbarco e luogo del domicilio del marittimo - Condizioni rispettive.

 COSTITUZIONE ART. 3
 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 603

 Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità, il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (non abrogato dall'art. 413 cod. proc. civ. e non sospettabile d'illegittimità rispetto all'art. 3 Cost.), ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle relative controversie - va individuato in quello dello sbarco solo in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo, e cioè con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso.