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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 01108 DEL 05/02/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Putaturo M
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. Battagliero ed altro
 RES. Snam S.p.a.

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Controversie - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Luogo di cessazione del rapporto ex art. 603 cod. nav. - Riferimento al luogo di sbarco del marittimo - Carattere esclusivo - Inammissibilità - Periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo reimpiego - Domicilio del lavoratore - Rilevanza.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 348
 COD.NAV. ART. 603

 Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del marittimo (che può avere, a tal fine, rilievo soltanto quando la risoluzione si sia verificata nel corso della navigazione), bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide (anche in caso di dimissioni) col domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni da parte dell'armatore.