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SEZ. L SENT. 01108 DEL 05/02/1991
PRES. Ruperto C REL. Putaturo M
PM. Martone A (Conf)
RIC. Battagliero ed altro
RES. Snam S.p.a.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Controversie - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Luogo di cessazione del rapporto ex art. 603 cod. nav. - Riferimento al luogo di sbarco del marittimo - Carattere esclusivo - Inammissibilità - Periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo reimpiego - Domicilio del lavoratore - Rilevanza.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 348
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della determinazione della competenza
territoriale in
ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in
regime
di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e
prestazioni
dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto
stesso,
ai sensi dell'art. 603 cod. nav., si individua non con esclusivo
riferimento
al luogo di sbarco del marittimo (che può avere, a tal fine,
rilievo
soltanto quando la risoluzione si sia verificata nel corso della
navigazione),
bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in
esecuzione
del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione
dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi
intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide (anche
in caso di dimissioni) col domicilio del lavoratore, nel quale
quest'ultimo
deve attendere le successive comunicazioni da parte dell'armatore.