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SEZ. L SENT. 01107 DEL 05/02/1991
PRES. Ruperto C REL. Putaturo M
PM. Martone A (Conf)
RIC. Camporeale
RES. S.p.a. Sidemar
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA
- Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio -
In
genere - Lavoro nautico in regime di continuità -
Controversie -
Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI
ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Risoluzione - In genere - Lavoro
nautico
in regime di continuità - Controversie - Foro del luogo di
cessazione
del rapporto - Individuazione - Criteri.
COD.NAV. ART. 348
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della determinazione della competenza
territoriale in
ordine alle controversie attinenti al rapporto di lavoro nautico in
regime
di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e
prestazioni
dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto
stesso
si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del
marittimo
(che può avere, a tal fine, rilievo soltanto quando la
risoluzione
del rapporto sia avvenuta nel corso della navigazione),
bensì con
riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto,
avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto
estintivo,
con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo
sbarco
ed il successivo reimpiego, coincide col domicilio del lavoratore, nel
quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni da parte
dell'armatore.