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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 01107 DEL 05/02/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Putaturo M
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. Camporeale
 RES. S.p.a. Sidemar

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Lavoro nautico in regime di continuità - Controversie - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Risoluzione - In genere - Lavoro nautico in regime di continuità - Controversie - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.

 COD.NAV. ART. 348
 COD.NAV. ART. 603

 Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie attinenti al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del marittimo (che può avere, a tal fine, rilievo soltanto quando la risoluzione del rapporto sia avvenuta nel corso della navigazione), bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide col domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni da parte dell'armatore.