
SEZ. 1 SENT. 12191 DEL 28/12/1990
PRES. FALCONE A REL. MALTESE D
PM. MARTINELLI A (CONF)
RIC. MEDITERRANSKA
RES. DITTA SPORTELL
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - in generale - prescrizione - polizza di carico emessa in stato non aderente alla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - prescrizione applicabile.
COD.CIV. ART. 1418
COD.CIV. ART. 2936
COD.CIV. ART. 2937
COD.NAV. ART. 438
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 10
Con riguardo a trasporto marittimo di cose, ove non
trovi applicazione
"ope legis" la disciplina della convenzione di
Bruxelles del 25
agosto 1924, per essere stata la polizza di carico emessa in uno stato
non aderente, i diritti nascenti dal contratto sono soggetti alla
prescrizione
semestrale di cui all'art. 438 cod. nav., senza che rilevi l'eventuale
richiamo pattizio a detta disciplina, in considerazione della
nullità
dei patti rivolti a modificare il regime legale della
prescrizione.