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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 12191 DEL 28/12/1990
 PRES. FALCONE A  REL. MALTESE D
 PM. MARTINELLI A (CONF)
 RIC. MEDITERRANSKA
 RES. DITTA SPORTELL

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - in generale - prescrizione - polizza di carico emessa in stato non aderente alla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - prescrizione applicabile.

 COD.CIV. ART. 1418
 COD.CIV. ART. 2936
 COD.CIV. ART. 2937
 COD.NAV. ART. 438
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 10

 Con riguardo a trasporto marittimo di cose, ove non trovi applicazione "ope legis" la disciplina della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, per essere stata la polizza di carico emessa in uno stato non aderente, i diritti nascenti dal contratto sono soggetti alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 cod. nav., senza che rilevi l'eventuale richiamo pattizio a detta disciplina, in considerazione della nullità dei patti rivolti a modificare il regime legale della prescrizione.