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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 12162 DEL 22/12/1990 
 PRES. Falcone A.    REL. Maltese D. 
 PM. Martinelli A. (Conf.)
 RIC. Soc. Sipam
 RES. Soc. FIRS Assicurazioni

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - prescrizione - azione del caricatore - mittente contro il vettore - subingresso spettante al ricevitore giratario della polizza di carico - prescrizione semestrale - inapplicabilità.

 COD.NAV. ART. 438
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 6 COMMA N. 3

 In tema di trasporto marittimo di merci, l'azione proposta contro il vettore dal caricatore - mittente ovvero, in surroga, dalla compagnia di assicurazione che lo abbia indennizzato, non in base al contratto di trasporto, ma in forza di subingresso nel credito risarcitorio spettante al ricevitore-giratario della polizza di carico, si sottrae alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 cod. nav., la quale riguarda i diritti nascenti da quel contratto, ed è soggetta alla decadenza annuale, prevista, per il diritto di detto giratario, dall'art. 3 n. 6 della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924.