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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 12118 DEL 21/12/1990
 PRES. MENICHINO G REL. D'ALBERTO M
 PM. VISALLI I (CONF)
 RIC. A.T.I.
 RES. MANGO

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - apposizione del termine anteriormente alla legge n. 84 del 1986 - legittimità - condizioni - esigenza di sostituire lavoratori in ferie - inclusione.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 328
 COD.NAV. ART. 902
 L. DEL 18/4/1962 NUM. 230 ART. 1 COMMA LETT. F
 L. DEL 25/3/1986 NUM. 84

 La disciplina dettata dall'art. 902 cod. nav. per il contratto di lavoro a tempo determinato del personale di volo prevede come condizione di legittimità dell'apposizione del termine (nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1986, in tema di assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi aeroportuali) solo la specialità delle esigenze che determinano tale apposizione, consentendo di prevedere la durata del rapporto all'atto della stipulazione, senza che alla validità del termine, apposto nella sussistenza della condizione suddetta, osti l'eventuale circostanza sottostante costituita dall'esigenza di sostituire lavoratori in ferie.