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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 11202 DEL 20/11/1990
 PRES. SCANZANO G  REL. MALTESE D
 PM. DONNARUMMA U (CONF)
 RIC. Riunione Adriatica di Sicurtà
 RES. Bonnecelli

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - perdita ed avaria - smarrimento di un collo - assicuratore - azione contro il vettore straniero responsabile dello smarrimento - legittimazione - sussistenza.

 COD.CIV. ART. 1916 
 COD.PROC.CIV. ART. 100
 COD.NAV. ART. 951
 TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 30
 L. DEL 19/3/1932 NUM. 841
 TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955
 L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832

In tema di trasporto aereo internazionale, l'assicuratore subentrato, ai sensi dell'art. 191, cod. civ., per effetto di successione a titolo particolare, nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, è legittimato ad agire contro il vettore straniero, chiamato a rispondere dello smarrimento di un collo in base alle norme della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (modificate dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955), atteso che l'art. 30 della detta convenzione, pur facendo riferimento al mittente (ed al destinatario) della merce (ma non all'assicuratore) necessariamente presuppone, nella sua concreta attuazione, i possibili mutamenti nella titolarità del diritto, dovuti alle vicende soggettive del credito del mittente, le quali sono regolate dalla legge dello stato al quale il contraente appartiene.


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - responsabilità del vettore - in genere - termini di decadenza - mancato invio della merce a destinazione - inapplicabilità.

 COD.NAV. ART. 951
 TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 26
 TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 29
 L. DEL 19/3/1932 NUM. 841
 TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955 ART. 15
 L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832

I termini brevi di decadenza per l'azione di responsabilità contro il vettore, previsti dall'art. 26, secondo comma, della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, (modificato dall'art. 15 del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955), si riferiscono alle sole ipotesi di avaria e di ritardo, ma non a quella del mancato arrivo della merce a destinazione, alla quale si applica il termine biennale previsto dal successivo art. 29, non ricorrendo, in tale ultimo caso, la "ratio" del termine breve, entro il quale deve essere interposto il reclamo per avaria, collegata alla necessità di infirmare la presunzione che la merce sia giunta a destinazione e riconsegnata in buono stato e conformemente al titolo del trasporto. 


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - in genere - trasporto aereo internazionale - dichiarazione al vettore del valore della merce - obbligo del mittente - esclusione - conseguenze.

 COD.CIV. ART. 1916 
 COD.NAV. ART. 952
 TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 22 
 L. DEL 19/3/1932 NUM. 841
 TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955 ART. 11
 L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832

 Nel contratto di trasporto aereo internazionale, la dichiarazione al vettore del valore della merce (al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno per l'eventuale perdita della merce stessa, dietro versamento di un corrispettivo) è una semplice facoltà, e non un obbligo del mittente, con la conseguenza che quest'ultimo non può essere considerato responsabile, nei confronti dell'assicuratore del rischio del trasporto - sotto il profilo di un possibile pregiudizio delle ragioni di rivalsa di quest'ultimo verso il vettore - della mancata effettuazione della detta dichiarazione.