
SEZ. 1 SENT. 11202 DEL 20/11/1990
PRES. SCANZANO G REL. MALTESE D
PM. DONNARUMMA U (CONF)
RIC. Riunione Adriatica di Sicurtà
RES. Bonnecelli
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - perdita ed avaria - smarrimento di un collo - assicuratore - azione contro il vettore straniero responsabile dello smarrimento - legittimazione - sussistenza.
COD.CIV. ART. 1916
COD.PROC.CIV. ART. 100
COD.NAV. ART. 951
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 30
L. DEL 19/3/1932 NUM. 841
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
In tema di trasporto aereo internazionale, l'assicuratore subentrato,
ai sensi dell'art. 191, cod. civ., per effetto di successione a titolo
particolare, nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, è
legittimato ad agire contro il vettore straniero, chiamato a rispondere
dello smarrimento di un collo in base alle norme della convenzione di Varsavia
del 12 ottobre 1929 (modificate dal protocollo dell'Aja del 28 settembre
1955), atteso che l'art. 30 della detta convenzione, pur facendo riferimento
al mittente (ed al destinatario) della merce (ma non all'assicuratore)
necessariamente presuppone, nella sua concreta attuazione, i possibili
mutamenti nella titolarità del diritto, dovuti alle vicende soggettive
del credito del mittente, le quali sono regolate dalla legge dello stato
al quale il contraente appartiene.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - responsabilità del vettore - in genere - termini di decadenza - mancato invio della merce a destinazione - inapplicabilità.
COD.NAV. ART. 951
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 26
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 29
L. DEL 19/3/1932 NUM. 841
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955 ART. 15
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
I termini brevi di decadenza per l'azione di responsabilità contro
il vettore, previsti dall'art. 26, secondo comma, della convenzione di
Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, (modificato
dall'art. 15 del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955), si riferiscono
alle sole ipotesi di avaria e di ritardo, ma non a quella del mancato arrivo
della merce a destinazione, alla quale si applica il termine biennale previsto
dal successivo art. 29, non ricorrendo, in tale ultimo caso, la "ratio"
del termine breve, entro il quale deve essere interposto il reclamo per
avaria, collegata alla necessità di infirmare la presunzione che
la merce sia giunta a destinazione e riconsegnata in buono stato e conformemente
al titolo del trasporto.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - in genere - trasporto aereo internazionale - dichiarazione al vettore del valore della merce - obbligo del mittente - esclusione - conseguenze.
COD.CIV. ART. 1916
COD.NAV. ART. 952
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 22
L. DEL 19/3/1932 NUM. 841
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955 ART. 11
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
Nel contratto di trasporto aereo internazionale, la dichiarazione
al vettore del valore della merce (al fine di ottenere l'integrale risarcimento
del danno per l'eventuale perdita della merce stessa, dietro versamento
di un corrispettivo) è una semplice facoltà, e non un obbligo
del mittente, con la conseguenza che quest'ultimo non può essere
considerato responsabile, nei confronti dell'assicuratore del rischio del
trasporto - sotto il profilo di un possibile pregiudizio delle ragioni
di rivalsa di quest'ultimo verso il vettore - della mancata effettuazione
della detta dichiarazione.