Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 09754 DEL 26/09/1990
 PRES. SCANZANO G  REL. MALTESE D
 PM. GOLIA R (CONF)
 RIC. MATTERA
 RES. SCOTTO LAVINA

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - società di armamento fra comproprietari - disciplina applicabile.

 COD.CIV. ART. 2247
 COD.CIV. ART. 2261
 COD.PROC.CIV. ART. 263
 COD.NAV. ART. 278
 COD.NAV. ART. 283

 Con riguardo alla società di armamento fra comproprietari della nave - in cui, ai sensi dell'art. 283, cod. nav., difettano alcuni caratteri normali, ma non essenziali, del rapporto societario, quali l'autonomia patrimoniale (essendo responsabili delle obbligazioni sociali soltanto i singoli caratisti), il vincolo solidale (essendo questi ultimi responsabili nei soli limiti delle rispettive quote) e la costituzione per unanimità di consensi (essendo sufficiente, a tal fine, una deliberazione di maggioranza) - per i rapporti sociali, in caso di lacune della disciplina di siffatta figura speciale di società, trovano applicazione ai sensi degli artt. 1 cod. nav. e 12 delle preleggi, le disposizioni del codice civile in ordine alla gestione e al controllo delle società commerciali, nonchè, in particolare, in ordine all'esercizio e alla tutela dei diritti dei soggetti che ne fanno parte o sono, comunque interessati all'esercizio imprenditoriale, ivi comprese, ove si tratti di gestione di fatto della comproprietà, quelle concernenti la società semplice. Consegue che, anche nella società armatoriale, ciascun socio ha diritto, quale mandante, di avere dal mandatario amministratore notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti - non esclusi i libri previsti per ogni imprenditore dal codice civile - relativi alla amministrazione e di ottenere il rendiconto, quando gli affari per i quali fu costituita la società siano stati compiuti, con facoltà di ricorrere alla specifica procedura cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ..