
SEZ. 1 SENT. 09754 DEL 26/09/1990
PRES. SCANZANO G REL. MALTESE D
PM. GOLIA R (CONF)
RIC. MATTERA
RES. SCOTTO LAVINA
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - società di armamento fra comproprietari - disciplina applicabile.
COD.CIV. ART. 2247
COD.CIV. ART. 2261
COD.PROC.CIV. ART. 263
COD.NAV. ART. 278
COD.NAV. ART. 283
Con riguardo alla società di armamento
fra comproprietari
della nave - in cui, ai sensi dell'art. 283, cod. nav., difettano
alcuni
caratteri normali, ma non essenziali, del rapporto societario, quali
l'autonomia
patrimoniale (essendo responsabili delle obbligazioni sociali soltanto
i singoli caratisti), il vincolo solidale (essendo questi ultimi
responsabili
nei soli limiti delle rispettive quote) e la costituzione per
unanimità
di consensi (essendo sufficiente, a tal fine, una deliberazione di
maggioranza)
- per i rapporti sociali, in caso di lacune della disciplina di
siffatta
figura speciale di società, trovano applicazione ai sensi
degli
artt. 1 cod. nav. e 12 delle preleggi, le disposizioni del codice
civile
in ordine alla gestione e al controllo delle società
commerciali,
nonchè, in particolare, in ordine all'esercizio e alla
tutela dei
diritti dei soggetti che ne fanno parte o sono, comunque interessati
all'esercizio
imprenditoriale, ivi comprese, ove si tratti di gestione di fatto della
comproprietà, quelle concernenti la società
semplice. Consegue
che, anche nella società armatoriale, ciascun socio ha
diritto,
quale mandante, di avere dal mandatario amministratore notizia dello
svolgimento
degli affari sociali, di consultare i documenti - non esclusi i libri
previsti
per ogni imprenditore dal codice civile - relativi alla amministrazione
e di ottenere il rendiconto, quando gli affari per i quali fu
costituita
la società siano stati compiuti, con facoltà di
ricorrere
alla specifica procedura cui agli artt. 263 e ss. cod. proc.
civ..