
SEZ. 2 SENT. 08949 DEL 29/08/1990
PRES. PAFUNDI R REL. ROTUNNO G
PM. SIMEONE F (CONF)
RIC. GIACALONE
RES. AVVOCATO
APPALTO (CONTRATTO DI) - ALEA - NATURA ALEATORIA DEL CONTRATTO - conseguenza della eccessiva onerosità sopravvenuta - inapplicabilità.
COD.CIV. ART. 1467
COD.CIV. ART. 1468
COD.CIV. ART. 1469 COST.
COD.CIV. ART. 1665
COD.NAV. ART. 241
Il contratto di appalto (disciplinato dagli artt.
1665 e seguenti
cod. civ.) cui è assimilato - ai sensi dell'art. 241 cod.
nav. -
il contratto di costruzione navale, pur non essendo per sua natura
aleatorio,
pur assumere tale carattere per volontà delle parti, quando
vi sia
introdotto un coefficiente di assoluta incertezza nel rischio cui i
contraenti
vengono esposti, cioè l'assunzione dell'alea per ogni
evento, anche
il più anomalo. In tal caso, per il disposto dell'art. 1469
cod.
civ., non sono applicabili le disposizioni degli artt. 1467 e 1468 cod.
civ. circa le conseguenze della eccessiva onerosità
sopravvenuta.
(nella specie, la suprema Corte nell'affermare il principio in cui di
massima,
ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano
attribuito
carattere aleatorio per volontà delle parti al contratto di
costruzione
navale nel quale era stata inserita una clausola di blocco dei prezzi
anche
a fronte di futuri aumenti del costo dei materiali e della mano
d'opera).