
SEZ. U SENT. 08423 DEL 18/08/1990
PRES. BRANCACCIO A REL. TADDEUCCI M
PM. PAOLUCCI P (PARZ DIFF)
RIC. SOC ALISARDA
RES. AMM TRASPORTI
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - determinazione e criteri - interessi legittimi - trasporti aerei - società concessionaria di servizi aerei di linea su rotte nazionali - tariffe - mancato adeguamento ai costi - controversia relativa - giurisdizione del giudice amministrativo.
COD.PROC.CIV. ART. 37
COD.NAV. ART. 776
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 2
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 4 COST.
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5
L. DEL 6/12/1971 NUM. 1034 ART. 5 *COST.
L. DEL 5/5/1976 NUM. 324 ART. 9
D. L. DEL 17/4/1984 NUM. 70
L. DEL 12/6/1984 NUM. 219
Nella controversia, promossa da società
concessionaria
di servizi aerei di linea su rotte nazionali, per denunciare il mancato
o ritardato adeguamento ai propri costi delle tariffe inerenti ai
corrispettivi
dovutile dagli utenti, deve escludersi la giurisdizione del giudice
ordinario
ed affermarsi la giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo,
atteso che detto adeguamento tariffario (previa acquisizione del parere
della cosiddetta commissione Sangalli, di cui all'art. 9 della legge 5
maggio 1976 n. 324, ed altresì del parere vincolante del
c.i.p.)
non integra espressione di potere pubblicistico e discrezionale della
amministrazione
in materia di prezzi politici o sociali (salve le sovvenzioni
governative
a copertura dei maggiori costi), con la conseguenza che la posizione
della
concessionaria non ha natura e consistenza di diritto soggettivo,
nè,
in particolare, è qualificabile come diritto al
corrispettivo della
concessione (art. 5 secondo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034),
ma integra mero interesse legittimo.