
SEZ. 3 SENT. 08388 DEL 17/08/1990
PRES. SCHERMI A REL. TADDEUCCI M
PM. FEDELI M (CONF)
RIC. SOC CASTALDI
RES. SOC PEDEVILLA
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - in genere - raccomandatario marittimo - assunzione della rappresentanza del vettore o armatore - scelta dello spedizioniere doganale - pagamento dei corrispettivi - "premio" spettante al raccomandatario - esclusione.
COD.CIV. ART. 1322
COD.CIV. ART. 1737
COD.NAV. ART. 287
L. DEL 22/12/1960 NUM. 1612
Il raccomandatario marittimo, che, nella qualità di rappresentante del vettore o dell'armatore, abbia prescelto lo spedizioniere doganale, conferendogli i relativi incarichi, non può apportare, sui corrispettivi versati da detto vettore od armatore allo spedizioniere medesimo, decurtazioni o storni a proprio favore, a titolo di "premio" per l'indicata scelta, nemmeno invocando usi negoziali in tal senso, in considerazione dell'inderogabilità delle tariffe operanti in materia, e, comunque, anche a prescindere dal rispetto dei minimi tariffari, alla stregua delle non conciliabilità di quel "premio" personale con la sua veste di mandatario con rappresentanza.