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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1 SENT. 06264 DEL 22/06/1990
 PRES. SCANZANO G  REL. MALTESE D 
 PM. GOLIA R (CONF)
 RIC. SOC FLLI NERI
 RES. SOC MEDIT SHIP

ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE - INDENNITA' E DIRITTI IN FAVORE DEL RIMORCHIATORE - prestazione di opera eccedente quella normale di rimorchio - pericolo di perdita o grave avaria - necessità - esclusione - situazione di pericolo per i beni - sufficienza.

 COD.NAV. ART. 106
 COD.NAV. ART. 489
 COD.NAV. ART. 491

 Al fine del riconoscimento delle indennità e diritti per assistenza o salvataggio di nave, ai sensi degli artt. 106 e 491 cod. nav., in favore del rimorchiatore che presti opera "eccedente quella normale di rimorchio", non si richiede il pericolo di perdita o grave avaria della nave stessa (come invece esige l'art. 489 cod. nav.), ma è sufficiente il verificarsi di una situazione di pericolo per i beni. la suddetta attività del rimorchiatore, pertanto, è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui la nave, nel corso del traino (nella specie, in fase di entrata in un porto), si incagli, e non sia in grado di liberarsi con mezzi propri, di modo che l'intervento del rimorchiatore medesimo integri apporto causalmente necessario per il disincaglio.