
SEZ. 1 SENT. 06264 DEL 22/06/1990
PRES. SCANZANO G REL. MALTESE D
PM. GOLIA R (CONF)
RIC. SOC FLLI NERI
RES. SOC MEDIT SHIP
ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE - INDENNITA' E DIRITTI IN FAVORE DEL RIMORCHIATORE - prestazione di opera eccedente quella normale di rimorchio - pericolo di perdita o grave avaria - necessità - esclusione - situazione di pericolo per i beni - sufficienza.
COD.NAV. ART. 106
COD.NAV. ART. 489
COD.NAV. ART. 491
Al fine del riconoscimento delle
indennità e diritti per
assistenza o salvataggio di nave, ai sensi degli artt. 106 e 491 cod.
nav.,
in favore del rimorchiatore che presti opera "eccedente quella
normale
di rimorchio", non si richiede il pericolo di perdita o grave
avaria
della nave stessa (come invece esige l'art. 489 cod. nav.), ma
è
sufficiente il verificarsi di una situazione di pericolo per i beni. la
suddetta attività del rimorchiatore, pertanto, è
ravvisabile
anche nell'ipotesi in cui la nave, nel corso del traino (nella specie,
in fase di entrata in un porto), si incagli, e non sia in grado di
liberarsi
con mezzi propri, di modo che l'intervento del rimorchiatore medesimo
integri
apporto causalmente necessario per il disincaglio.