
SEZ. L SENT. 05748 DEL 13/06/1990
PRES. NOCELLA C REL. ARENA A
PM. LANNI S (DIFF)
RIC. DE BENEDETTI
RES. SOC ALISARDA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - comandante - risoluzione - in genere - dispensa dal comando - conseguente diminuzione della retribuzione - divieto - licenziamento - esclusione - limiti - insindacabilità del provvedimento di dispensa - fondamento nella natura pubblicistica del rapporto - aspetto privatistico - salvezza.
COD.NAV. ART. 877
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 1
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 3
D. P. R. DEL 1/9/1967 NUM. 1411 ART. 33
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 *COST.
La dispensa dal comando disposta dall'esercente nei
riguardi del
comandante dell'aeromobile non ne legittima una riduzione della
retribuzione,
la quale rimane ancorata alla qualifica, e neppure consente il
licenziamento
del comandante stesso, se non nei limiti di cui agli artt. 1 e 3 della
legge 15 luglio 1966 n. 604, salva l'eventuale applicabilità
di
disposizioni collettive circa il diritto dei soggetti non
più idonei
al volo ad essere inclusi nell'organico del personale di terra, atteso
che l'assoluta insindacabilità del detto provvedimento di
dispensa
attiene solo all'aspetto pubblicistico del rapporto, senza afferire a
quello
privatistico, e considerato altresì che l'art. 33 del d.p.r.
1 settembre
1967 n. 1411 (regolamento sullo stato giuridico della gente di volo),
nel
ribadire la facoltà dell'esercente di dispensare dal comando
(in
ogni momento) il comandante, ne fa "salvi in ogni caso i
diritti derivanti
dal rapporto d'impiego".