
SEZ. 3 SENT. 05031 DEL 29/05/1990
PRES. SCHERMI A REL. SOMMELLA F
PM. LO CASCIO G (CONF)
RIC. SOC BARION
RES. BERARDI
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - vettore - responsabilità - mancata adozione di cautele atte ad impedire la penetrazione di acqua nelle stive - colpa commerciale - presunzione a carico del vettore - superamento - onere probatorio.
COD.NAV. ART. 422
Nel trasporto marittimo la mancata adozione di
cautele atte ad
impedire, in presenza di fatti che la facciano apparire prevedibile, la
penetrazione di acqua nelle stive destinate a contenere e conservare il
carico, rientra nel concetto di colpa commerciale, non invece in quello
di colpa nautica, e comporta la responsabilità del vettore a
norma
dell'art. 422 cod. nav. con la conseguenza che incombe allo stesso (o a
chi per esso) fornire la prova (anche in via presuntiva) della causa a
lui non imputabile, giacchè in base al regime fissato nella
convenzione
di Bruxelles, introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19 luglio
1929 n. 1638 e recepita nell'art. 422, comma primo cod. nav., (le cui
conseguenze
operano tanto nel campo sostanziale che in quello processuale), il
vettore
è responsabile dell'avaria o della perdita delle cose
consegnategli
per il trasporto dal momento in cui le riceve sino al momento in cui le
riconsegna, a meno che non provi che la causa dell'avaria o della
perdita
non è stata, nè in tutto o in parte, determinata
da colpa
propria o dei suoi dipendenti o preposti.