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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 3 SENT. 05031 DEL 29/05/1990
 PRES. SCHERMI A  REL. SOMMELLA F
 PM. LO CASCIO G (CONF)
 RIC. SOC BARION
 RES. BERARDI

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - vettore - responsabilità - mancata adozione di cautele atte ad impedire la penetrazione di acqua nelle stive - colpa commerciale - presunzione a carico del vettore - superamento - onere probatorio.

 COD.NAV. ART. 422

 Nel trasporto marittimo la mancata adozione di cautele atte ad impedire, in presenza di fatti che la facciano apparire prevedibile, la penetrazione di acqua nelle stive destinate a contenere e conservare il carico, rientra nel concetto di colpa commerciale, non invece in quello di colpa nautica, e comporta la responsabilità del vettore a norma dell'art. 422 cod. nav. con la conseguenza che incombe allo stesso (o a chi per esso) fornire la prova (anche in via presuntiva) della causa a lui non imputabile, giacchè in base al regime fissato nella convenzione di Bruxelles, introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19 luglio 1929 n. 1638 e recepita nell'art. 422, comma primo cod. nav., (le cui conseguenze operano tanto nel campo sostanziale che in quello processuale), il vettore è responsabile dell'avaria o della perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino al momento in cui le riconsegna, a meno che non provi che la causa dell'avaria o della perdita non è stata, nè in tutto o in parte, determinata da colpa propria o dei suoi dipendenti o preposti.