
SEZ. L SENT. 04936 DEL 28/05/1990
PRES. CHIAVELLI A REL. TONDO M
PM. TRIDICO GS (CONF)
RIC. SOC RIM RIUNIT
RES. GHIGGHINI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - risoluzione - per volontà dell'armatore o dell'esercente - inammissibilità ex sentenza n. 96 del 1987 della corte costituzionale - art. 345 cod. nav. e corrispondente previsione dei contratti collettivi - caducazione.
COSTITUZIONE ART. 3
COD.NAV. ART. 345 *COST.
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18 COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 *COST.
CONTR. COLL. DEL 1/1/1981 ART. 39
A seguito della sentenza della corte costituzionale
n. 96 del
1987 - che ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 3 cost.,
l'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e l'art. 35, terzo comma,
della
legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escludono
l'applicabilità,
al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione,
dell'intera
legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 -
è
venuta del tutto meno la possibilità di risoluzione del
contratto
consentita all'armatore, in qualsiasi tempo e luogo, dall'art. 345 cod.
nav., con caducazione anche della corrispondente previsione dei
contratti
collettivi (nella specie, art. 39, nn. 14 e 15, c.c.n.l. 10 gennaio
1981
per il personale marittimo dipendente da aziende di rimorchio di navi).