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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 04936 DEL 28/05/1990
 PRES. CHIAVELLI A REL. TONDO M
 PM. TRIDICO GS (CONF)
 RIC. SOC RIM RIUNIT
 RES. GHIGGHINI

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - risoluzione - per volontà dell'armatore o dell'esercente - inammissibilità ex sentenza n. 96 del 1987 della corte costituzionale - art. 345 cod. nav. e corrispondente previsione dei contratti collettivi - caducazione.

 COSTITUZIONE ART. 3
 COD.NAV. ART. 345   *COST.
 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10  *COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18  COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35  *COST.
 CONTR. COLL. DEL 1/1/1981 ART. 39

 A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 96 del 1987 - che ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e l'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilità, al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, dell'intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - è venuta del tutto meno la possibilità di risoluzione del contratto consentita all'armatore, in qualsiasi tempo e luogo, dall'art. 345 cod. nav., con caducazione anche della corrispondente previsione dei contratti collettivi (nella specie, art. 39, nn. 14 e 15, c.c.n.l. 10 gennaio 1981 per il personale marittimo dipendente da aziende di rimorchio di navi).