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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 02798 DEL 04/04/1990
 PRES. VELA A  REL. RUGGIERO A
 PM. MARTINELLI A (CONF)
 RIC. SOC NOVASPEED
 RES. SOC NAVIG ALGA

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - dolo incidente - prescrizione semestrale - inapplicabilità.

 COD.CIV. ART. 1440
 COD.CIV. ART. 2947
 COD.NAV. ART. 438

 L'art. 1440 cod. civ., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro condizioni più onerose, nonchè di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal codice civile, anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito, inerente al momento formativo del contratto, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., non alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 cod. nav., la quale riguarda solo i diritti "derivanti" dal contratto stesso.