
SEZ. 1 SENT. 02798 DEL 04/04/1990
PRES. VELA A REL. RUGGIERO A
PM. MARTINELLI A (CONF)
RIC. SOC NOVASPEED
RES. SOC NAVIG ALGA
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - dolo incidente - prescrizione semestrale - inapplicabilità.
COD.CIV. ART. 1440
COD.CIV. ART. 2947
COD.NAV. ART. 438
L'art. 1440 cod. civ., in tema di dolo incidente,
cioè
di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro
condizioni
più onerose, nonchè di responsabilità
risarcitoria
del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali
regole negoziali dettate dal codice civile, anche per il contratto di
trasporto
marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità,
vertendosi
in materia di fatto illecito, inerente al momento formativo del
contratto,
è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art.
2947 cod.
civ., non alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 cod. nav.,
la
quale riguarda solo i diritti "derivanti" dal
contratto stesso.