
SEZ. L SENT. 02259 DEL 17/03/1990
PRES. ANTOCI S REL. ALIBRANDI A
PM. MARTONE A (CONF)
RIC. TURTUR
RES. SOC CARBOCOKE
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - controversia attinente al rapporto di arruolamento in regime di continuità - foro del luogo di cessazione del rapporto - individuazione - criteri.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 348
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della determinazione della competenza
territoriale in
ordine alle controversie di lavoro attinenti al rapporto di
arruolamento
in regime di continuità - caratterizzato dalla alternanza
fra pause
e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di
cessazione del
rapporto stesso non si individua con esclusivo riferimento al luogo di
sbarco del marittimo (che pur avere, a tal fine, rilievo soltanto
quando
l'atto risolutivo siasi perfezionato nel corso della navigazione),
bensì
con riguardo a quello nel quale il lavoratore, in esecuzione del
contratto,
avrebbe dovuto trovarsi nel momento in cui si verifica l'effetto
estintivo,
con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo
sbarco
ed il successivo reimpiego, coincide col domicilio del lavoratore, nel
quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni da parte
dell'armatore o manifestargli la sua volontà di dimettersi.