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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. L SENT. 01874 DEL 08/03/1990
 PRES. NOCELLA C  REL. PORRECA B
 PM. MARTINELLI A (CONF)
 RIC. TRONU
 RES. SOC ALMARE

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - risoluzione - in genere - marittimo in regime di continuità illegittimamente cancellato senza reiscrizione dal turno particolare - tutela obbligatoria e reale - applicabilità ex sentenza n. 96 del 1987 della corte costituzionale.

 COSTITUZIONE ART. 136
 COD.NAV. ART. 325
 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10  *COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18  COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35  *COST.

 A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 96 del 1987 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di eguaglianza, l'art. 35, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970 e l'art. 10 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevedono la diretta applicabilità, per il personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, delle norme di tutela, garanzia e libertà stabilite per i lavoratori comuni dalla legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970), la disciplina in tema di tutela reale e di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 statuto lavoratori) trova applicazione (pure nelle controversie pendenti) anche in favore del marittimo in regime di continuitàche sia stato illegittimamente cancellato (senza reiscrizione) dal turno particolare.