
SEZ. L SENT. 01874 DEL 08/03/1990
PRES. NOCELLA C REL. PORRECA B
PM. MARTINELLI A (CONF)
RIC. TRONU
RES. SOC ALMARE
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - risoluzione - in genere - marittimo in regime di continuità illegittimamente cancellato senza reiscrizione dal turno particolare - tutela obbligatoria e reale - applicabilità ex sentenza n. 96 del 1987 della corte costituzionale.
COSTITUZIONE ART. 136
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18 COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 *COST.
A seguito della sentenza della corte costituzionale
n. 96 del
1987 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto
con
il principio di eguaglianza, l'art. 35, ultimo comma, della legge n.
300
del 1970 e l'art. 10 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui
non
prevedono la diretta applicabilità, per il personale
marittimo navigante
delle imprese di navigazione, delle norme di tutela, garanzia e
libertà
stabilite per i lavoratori comuni dalla legge n. 604 del 1966 e
dall'art.
18 della legge n. 300 del 1970), la disciplina in tema di tutela reale
e di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 statuto lavoratori)
trova
applicazione (pure nelle controversie pendenti) anche in favore del
marittimo
in regime di continuitàche sia stato illegittimamente
cancellato
(senza reiscrizione) dal turno particolare.