
SEZ. L SENT. 01353 DEL 23/02/1990
PRES. CHIAVELLI A REL. ALIBRANDI A
PM. MARTONE A (CONF)
RIC. ALBANESE
RES. SOC COSULICH
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - risoluzione - in genere - rapporti in regime di stabilitàconvenzionale - luogo di cessazione - individuazione - criteri.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 343
COD.NAV. ART. 603
Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di stabilità convenzionale, il luogo di cessazione del rapporto (rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., ai fini della competenza territoriale in ordine alle relative controversie) va individuato, in ipotesi di licenziamento o di dimissioni di marittimo in periodo di riposo o d'inattività, con riferimento al luogo in cui il lavoratore medesimo deve restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della comunicazione del nuovo imbarco e di un'ulteriore utilizzazione.