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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L SENT. 01338 DEL 22/02/1990  
 PRES. ZAPPULLI A  REL. ALIBRANDI A 
 PM. MARTONE A (CONF)
 RIC. TEDESCO
 RES. SOC CARBOCOKE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - controversia attinente al rapporto di arruolamenti in regime di continuità - foro del luogo di cessazione del rapporto - individuazione - criteri.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 348
 COD.NAV. ART. 603

 Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro attinenti al rapporto di arruolamento in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso non si individua con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del marittimo (che pur avere, a tal fine, rilievo soltanto quando l'atto risolutivo siasi perfezionato nel corso della navigazione), bensì con riguardo a quello nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide col domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni da parte dell'armatore o manifestargli la sua volontà di dimettersi.