
SEZ. 1 SENT. 01306 DEL 22/02/1990
PRES. VELA A REL. CATURANI G
PM. ROMAGNOLI E (DIFF)
RIC. SOC CANT ADRIA
RES. SOC MEZZARIO
NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTI, RESPONSABILITA') - CONTRATTO DI COSTRUZIONE - specifica tecnica - rinuncia alla forma scritta - forma.
COD.CIV. ART. 1350
COD.CIV. ART. 1352
COD.NAV. ART. 237
La rinuncia convenzionale alla forma scritta "ad
substantiam",
in precedenza pattuita per un determinato accordo, consente la
conclusione
in forma libera di detto accordo soltanto se il medesimo non sia per
legge
soggetto alla stipulazione per iscritto, a pena di nullità.
Pertanto,
con riguardo a "specifica tecnica" accessiva al contratto di
costruzione
di nave, l'ammissibilità ed operatività della
suddetta rinuncia
postulano che tale "specifica" non sia inerente all'individuazione
dell'oggetto
di quel contratto, perchè, in caso contrario, la stessa non
si sottrae
all'obbligo della forma scritta, fissato per detto contratto dall'art.
237 cod. nav..