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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3 SENT. 00639 DEL 30/01/1990  
 PRES. BILE F  REL. TADDEUCCI M 
 PM. DONNARUMMA U (CONF)
 RIC. SOC ITALIA NAV
 RES. SOC GOLDONI

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - vettore - responsabilità- esclusione - condizioni.

 COD.NAV. ART. 422
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 4

 In tema di trasporto marittimo di cose, la responsabilità del vettore, a norma dell'art. 422 primo comma cod. nav., per ammanco od avaria del carico, può essere esclusa, ai sensi ed agli effetti del secondo comma del predetto art. 422, solo se il vettore medesimo dimostri il verificarsi di un evento compreso fra i cosiddetti "pericoli eccettuati", secondo l'elencazione contenuta nel menzionato secondo comma, ovvero anche alla stregua delle situazioni atipiche contemplate dall'art. 4 della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, e dimostri altresì  la derivazione causale del danno da quell'evento. Tale responsabilità, pertanto, resta ferma nel caso di danno per "causa ignota", non essendo sufficiente la mera prova della diligente osservanza da parte del vettore dei suoi doveri.