
SEZ. 3 SENT. 00639 DEL 30/01/1990
PRES. BILE F REL. TADDEUCCI M
PM. DONNARUMMA U (CONF)
RIC. SOC ITALIA NAV
RES. SOC GOLDONI
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - vettore - responsabilità- esclusione - condizioni.
COD.NAV. ART. 422
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 4
In tema di trasporto marittimo di cose, la
responsabilità
del vettore, a norma dell'art. 422 primo comma cod. nav., per ammanco
od
avaria del carico, può essere esclusa, ai sensi ed agli
effetti
del secondo comma del predetto art. 422, solo se il vettore medesimo
dimostri
il verificarsi di un evento compreso fra i cosiddetti "pericoli
eccettuati",
secondo l'elencazione contenuta nel menzionato secondo comma, ovvero
anche
alla stregua delle situazioni atipiche contemplate dall'art. 4 della
convenzione
di Bruxelles del 25 agosto 1924, e dimostri
altresì la derivazione
causale del danno da quell'evento. Tale responsabilità,
pertanto,
resta ferma nel caso di danno per "causa ignota", non essendo
sufficiente
la mera prova della diligente osservanza da parte del vettore dei suoi
doveri.