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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. 3 SENT. 04795 DEL 13/11/1989 
 PRES. IANNOTTA A  REL. DI NANNI LF
 PM. MARINELLI V (CONF)
 RIC. MYLONAIS
 RES. ENTE AUT P SAV

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - sospensione dei termini nel periodo feriale - opposizione agli atti esecutivi nell'espropriazione navale - esclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 617
 COD.NAV. ART. 668
 L. DEL 7/10/1969 NUM. 742 ART. 3  *COST.

 La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, a norma della quale la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione, trova applicazione anche per le cause di opposizione agli atti esecutivi e così per le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 668 cod. nav., giacchè questa norma rappresenta a sua volta un'estensione all'espropriazione navale delle disposizioni contenute nell'art. 617 cod. proc. civ., che è richiamato dall'art. 668 cod. nav. con talune particolarità relative alla sola forma dell'opposizione. Ne consegue che - anche con riguardo al relativo ricorso per cassazione - alle cause di opposizione agli atti esecutivi nell'espropriazione navale non si applica la sospensione di termini nel periodo feriale.