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SEZ. 3 SENT. 04795 DEL 13/11/1989
PRES. IANNOTTA A REL. DI NANNI LF
PM. MARINELLI V (CONF)
RIC. MYLONAIS
RES. ENTE AUT P SAV
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - sospensione dei termini nel periodo feriale - opposizione agli atti esecutivi nell'espropriazione navale - esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 617
COD.NAV. ART. 668
L. DEL 7/10/1969 NUM. 742 ART. 3 *COST.
La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969,
n. 742, a norma della quale la sospensione feriale dei termini
processuali
non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione, trova
applicazione
anche per le cause di opposizione agli atti esecutivi e così
per
le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 668 cod. nav.,
giacchè
questa norma rappresenta a sua volta un'estensione all'espropriazione
navale
delle disposizioni contenute nell'art. 617 cod. proc. civ., che
è
richiamato dall'art. 668 cod. nav. con talune particolarità
relative
alla sola forma dell'opposizione. Ne consegue che - anche con riguardo
al relativo ricorso per cassazione - alle cause di opposizione agli
atti
esecutivi nell'espropriazione navale non si applica la sospensione di
termini
nel periodo feriale.