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SEZ. L SENT. 04174 DEL 17/10/1989
PRES. ONNIS G REL. ALIBRANDI A
PM. DETTORI P (PARZ DIFF)
RIC. BUCCHERI
RES. SOC SIBA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - prescrizione - contratto in regime di continuità - diritti del lavoratore - prescrizione biennale ex art. 373 cod. civ. - applicabilità - decorrenza - individuazione - criteri - sbarco - irrilevanza.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 351
COD.NAV. ART. 373
In tema di lavoro marittimo, i diritti del
lavoratore derivanti
dal contratto di arruolamento in regime di continuità sono
soggetti
alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., che inizia
a decorrere dalla cessazione del rapporto, la quale non coincide con lo
sbarco e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve
la comunicazione della cancellazione dal turno o dalla non reiscrizione
in esso