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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. L SENT. 03925 DEL 12/09/1989 
 PRES. ZAPPULLI A  REL. ALIBRANDI A 
 PM. MARTONE A (CONF)
 RIC. SPINELLI
 RES. SPA LLOYD TRIE

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - risoluzione - in genere - rapporti in regime di continuità - luogo di cessazione del rapporto - individuazione - criteri.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 603

 Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità (caratterizzati cioè dall'alternanza di periodi di imbarco e di periodi di riposo o d'inattività a terra), il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., ai fini della competenza territoriale in ordine alle relative controversie - va individuato, in ipotesi di licenziamento con preavviso (e comunque con effetto differito nel tempo) di marittimo in periodo di riposo o d'inattività, con riferimento al domicilio del lavoratore, che assume rilievo non come luogo di ricezione della comunicazione del licenziamento ma come luogo in cui il lavoratore medesimo deve restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della comunicazione del nuovo imbarco o di un'ulteriore utilizzazione, non essendovi in detta ipotesi coincidenza (come avviene, invece, nel caso di licenziamento in tronco) fra il momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione dell'atto di recesso della controparte ed il momento in cui si verifica l'effetto della cessazione del rapporto.