Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE
    SEZ. 1 SENT. 03537 DEL 28/07/1989  
 PRES. TILOCCA E  REL. MALTESE D .
 PM. ROMAGNOLI E (CONF)
 RIC. SOC. SIAT
 RES. S.A. NAVITRANS

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - vettore - responsabilità - perdita o avaria di merce viziata - presunzione di fortuito a favore del vettore - operatività del principio nella normativa dello stato della liberia - conseguenze in ipotesi di trasporto assoggettato a detta normativa.

 COD.NAV. ART. 422
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924

 Il principio, posto dall'art. 422 cod. nav., nonchè dalla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, secondo il quale, in caso di vizio proprio della merce trasportata a mezzo di nave, opera a favore del vettore una presunzione di fortuito per la perdita od avaria della merce medesima, spettando al titolare del diritto alla riconsegna di fornire la prova della responsabilità del vettore, è recepito anche dalla normativa in materia dello stato della Liberia, e, pertanto, deve trovare applicazione quando, in forza dell'operatività della "legge di bandiera", secondo la previsione dell'art. 10 disp. prel. cod. nav., il trasporto sia assoggettato a detta normativa.