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SEZ. 1 SENT. 03537 DEL 28/07/1989
PRES. TILOCCA E REL. MALTESE D .
PM. ROMAGNOLI E (CONF)
RIC. SOC. SIAT
RES. S.A. NAVITRANS
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - vettore - responsabilità - perdita o avaria di merce viziata - presunzione di fortuito a favore del vettore - operatività del principio nella normativa dello stato della liberia - conseguenze in ipotesi di trasporto assoggettato a detta normativa.
COD.NAV. ART. 422
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924
Il principio, posto dall'art. 422 cod. nav.,
nonchè dalla
convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, secondo il quale, in caso
di vizio proprio della merce trasportata a mezzo di nave, opera a
favore
del vettore una presunzione di fortuito per la perdita od avaria della
merce medesima, spettando al titolare del diritto alla riconsegna di
fornire
la prova della responsabilità del vettore, è
recepito anche
dalla normativa in materia dello stato della Liberia, e, pertanto, deve
trovare applicazione quando, in forza dell'operatività della
"legge
di bandiera", secondo la previsione dell'art. 10 disp. prel. cod. nav.,
il trasporto sia assoggettato a detta normativa.