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CORTE DI CASSAZIONE  
 SEZ. L SENT. 02922 DEL 16/06/1989 
 PRES. ZAPPULLI A  REL. ALIBRANDI A 
 PM. MARTONE A (CONF)
 RIC. COMES
 RES. SOC ENTERPRISE

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - in genere - controversie - sbarco per malattia - luogo di cessazione del rapporto - individuazione - criteri.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 343
 COD.NAV. ART. 603

 Il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - che, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (anzichè dell'art. 413 cod. proc. civ.), rileva per l'individuazione del pretore competente per territorio in ordine alle cause relative a rapporti di lavoro marittimo - coincide, in ipotesi di rapporto caratterizzato da continuità, non con il luogo in cui il marittimo è stato sbarcato per malattia, in quanto la stabilità del rapporto esclude l'applicabilità dell'art. 343 n. 5 cod. nav. e quindi la configurabilità della relativa causa di risoluzione, ma con il luogo in cui il lavoratore sbarcato non abbia aderito alla richiesta, avanzata dall'armatore, di disponibilità al termine del periodo di malattia.