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SEZ. L SENT. 02922 DEL 16/06/1989
PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A
PM. MARTONE A (CONF)
RIC. COMES
RES. SOC ENTERPRISE
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - in genere - controversie - sbarco per malattia - luogo di cessazione del rapporto - individuazione - criteri.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 343
COD.NAV. ART. 603
Il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - che,
ai sensi
dell'art. 603 cod. nav. (anzichè dell'art. 413 cod. proc.
civ.),
rileva per l'individuazione del pretore competente per territorio in
ordine
alle cause relative a rapporti di lavoro marittimo - coincide, in
ipotesi
di rapporto caratterizzato da continuità, non con il luogo
in cui
il marittimo è stato sbarcato per malattia, in quanto la
stabilità
del rapporto esclude l'applicabilità dell'art. 343 n. 5 cod.
nav.
e quindi la configurabilità della relativa causa di
risoluzione,
ma con il luogo in cui il lavoratore sbarcato non abbia aderito alla
richiesta,
avanzata dall'armatore, di disponibilità al termine del
periodo
di malattia.