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CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. L SENT. 02725 DEL 06/06/1989 
 PRES. D'Alberto M.    REL. Alibrandi A. 
 PM. Fedeli M. (Conf.)
 RIC. Inchingolo
 RES. Soc. Ravennavi

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - lavoro della gente di mare - contratto di arruolamento su nave determinate o determinabili - criteri ex art. 603 cod. civ. - applicabilità - indicazione nell'istanza di regolamento dei criteri ex art. 413 cod. proc. civ. - influenza - esclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 503

 Con riguardo alle cause di lavoro della gente di mare, relative al contratto di arruolamento stipulato con l'armatore e riguardante l'organizzazione per l'esercizio della navigazione con una nave determinata o determinabile, il giudice territorialmente competente deve essere individuato - ancorchè nell'ambito del sistema del nuovo rito del lavoro in tema di competenza territoriale - secondo i criteri dell'art. 603 cod. nav., alla cui applicazione, ad opera della corte di cassazione investita con istanza di regolamento di competenza, non osta, trattandosi di competenza territoriale non derogabile, la circostanza che il ricorrente abbia invece fatto riferimento ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ.


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - contratto di arruolamento marittimo - criterio del luogo di conclusione ex art. 603 cod. nav. - portata - luogo della stipulazione - desunzione dall'annotazione su ruolo di equipaggio o sulla licenza - ammissibilità - identificazione con il luogo dell'imbarco - inammissibilità.