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CORTE DI CASSAZIONE
 .SEZ. U SENT. 02015 DEL 28/04/1989 
 PRES. Montanari Visco G.    REL. Volpe V .
 PM. Minetti E. (Conf.)
 RIC. Belzarotti
 RES. Comune di Chiavari

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - rapporto tra il comune, concessionario di area del demanio marittimo per la gestione di un porto turistico, ed il privato avente ad oggetto l'assegnazione a quest'ultimo del godimento in via esclusiva di un posto di ormeggio in detto porto - natura - subconcessione di bene pubblico - conseguenze - controversie concernenti non soltanto indennità, canoni ed altri corrispettivi - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 COD.CIV. ART. 822
 COD.NAV. ART. 28
 R. D. DEL 14/4/1910 NUM. 639 ART. 3
 L. DEL 6/12/1971 NUM. 1034 ART. 5  *COST.

 Il rapporto fra il comune, che sia concessionario di area del demanio marittimo per la gestione di un porto turistico, ed il privato, cui il comune medesimo assegni il godimento in via esclusiva di un posto di ormeggio in detto porto, integra una subconcessione di bene pubblico. ne consegue che le controversie inerenti a tale subconcessione, ove non investano soltanto indennità, canoni ed altri corrispettivi (nella specie, essendo in discussione la facoltà del comune di determinare gli oneri di gestione in via anticipata e forfettaria), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, senza che rilevi in proposito la circostanza che la causa insorga con opposizione avverso ingiunzione resa a norma del r.d. 14 aprile 1910 n. 639.