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CORTE DI CASSAZIONE
 Sez. U, Sentenza n. 2013 del 28/04/1989
Presidente: SANDULLI R. 
Estensore: MALTESE D.  P.M. GROSSI M. (DIFF)
 RIC. UN.CARRIERSINC
 RES. SUZZO

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - CONTROVERSIA INSTAURATA DAL MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI UNA NAVE CONTRO IL DATORE DI LAVORO STRANIERO PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE LAVORATIVE NONCHÉ DI COMPENSO INERENTE AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO DELLA NAVE MEDESIMA - connessione tra l'una e  l'altra pretesa implicante la giurisdizione del giudice italiano, oltre che sulla prima, anche sulla seconda - esclusione - condizioni

   Cod. Proc. Civ. art. 4 n. 3  
  Cod. Navig. art. 14  
  Cod. Navig. art. 190

Qualora il membro dell'equipaggio di una nave agisca contro il datore di lavoro straniero, per il pagamento di spettanze lavorative, nonché di compenso inerente ad operazione di salvataggio della nave medesima, deve essere esclusa una connessione fra l'una e l'altra pretesa, tale da implicare che il giudice italiano, munito di giurisdizione sulla prima, possa conoscere, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., anche della seconda, altrimenti sottratta alla sua cognizione (nella specie, trattandosi di evento verificatosi fuori delle acque territoriali italiane), ove risulti la ricollegabilità del salvataggio ad iniziative estranee al rapporto di lavoro (nella specie, perché successive ad un ordine del comandante di abbandono della nave avente effetto sospensivo degli obblighi di salvataggio derivanti dal contratto di arruolamento).*