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SEZ. 3 SENT. 01855 DEL 20/04/1989
PRES. Bile F. REL. Taddeucci M.
PM. Amirante F. (Conf.)
RIC. Soc. ICOMSA
RES. Scaroni
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - INCHIESTE SUI SINISTRI AEREI - valore probatorio nei giudizi civili o penali - limiti.
COD.CIV. ART. 2700
COD.NAV. ART. 582
COD.NAV. ART. 826
COD.NAV. ART. 827
Le risultanze dell'inchiesta tecnico-amministrativa sui sinistri aeronautici, prevista dagli artt. 826 e segg. cod. nav., ancorchè prive di valore vincolante per il giudice civile e penale, possono tuttavia essere liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento - da sole od insieme ad altre emergenze processuali - alla stregua del principio generale della utilizzabilità, da parte del giudice del merito, dei rapporti e dei verbali in genere provenienti dalla pubblica amministrazione.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - di persone e bagagli - responsabilità del vettore - in genere - noleggio di un velivolo da parte del vettore - responsabilità di quest'ultimo per fatto dell'equipaggio - sussistenza.
COD.CIV. ART. 1228
COD.CIV. ART. 1678
COD.NAV. ART. 421
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 423
COD.NAV. ART. 942
In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l'esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell'equipaggio dell'aereomobile, ancorchè questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall'art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l'illecito di terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione.