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CORTE DI CASSAZIONE 
  SEZ. 3 SENT. 01855 DEL 20/04/1989 
 PRES. Bile F.    REL. Taddeucci M. 
 PM. Amirante F. (Conf.)
 RIC. Soc. ICOMSA
 RES. Scaroni

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - INCHIESTE  SUI SINISTRI AEREI - valore probatorio nei giudizi civili o penali -  limiti.

 COD.CIV. ART. 2700
 COD.NAV. ART. 582
 COD.NAV. ART. 826
 COD.NAV. ART. 827

 Le risultanze dell'inchiesta tecnico-amministrativa sui sinistri aeronautici, prevista dagli artt. 826 e segg. cod. nav., ancorchè prive di valore vincolante per il giudice civile e penale, possono tuttavia essere liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento - da sole od insieme ad altre emergenze processuali - alla stregua del principio generale della utilizzabilità, da parte del giudice del merito, dei rapporti e dei verbali in genere provenienti dalla pubblica amministrazione. 


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - di persone  e bagagli - responsabilità del vettore - in genere - noleggio di un  velivolo da parte del vettore - responsabilità di quest'ultimo per  fatto dell'equipaggio - sussistenza.

 COD.CIV. ART. 1228
 COD.CIV. ART. 1678
 COD.NAV. ART. 421
 COD.NAV. ART. 422
 COD.NAV. ART. 423
 COD.NAV. ART. 942

 In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l'esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell'equipaggio dell'aereomobile, ancorchè questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall'art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l'illecito di terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione.