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CORTE DI CASSAZIONE 
  SEZ. L SENT. 01479 DEL 23/03/1989 
 PRES. Fanelli O.    REL. Campanile M. 
 PM. Martinelli A. (Parz. Diff.)
 RIC. SOC Ita Naviga
RES. Scognamiglio

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - retribuzione - in genere - calcolo del compenso per ferie, festività riposi e sabati - retribuzione base - determinazione - criteri - fattispecie relativa alla computabilità nelle competenze indirette della indennità rischio mine e del compenso per lavoro straordinario predeterminato.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109   *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 L. DEL 27/5/1949 NUM. 260 ART. 5
 L. DEL 31/3/1954 NUM. 90 ART. 1

 In tema di rapporto di lavoro nautico - rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 1 cod. nav., solo quando questo non contenga apposite disposizioni nè altre applicabili per analogia - la determinazione della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie, festività, riposi e sabati deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva, attesa l'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, e tenendo conto che la disciplina collettiva, nella determinazione della retribuzione predetta, trova un limite legale solo in ordine al compenso per le festività infrasettimanali - in quanto l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (sostituito dallo art. 1 della legge n. 90 del 1954) fa riferimento alla normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio - e non anche in ordine agli altri istituti, attesa, quanto ai sabati, la natura esclusivamente contrattuale dell'istituto e tenuto conto, quanto alle ferie ed al riposto settimanale, della formulazione degli artt. 36 cost. e 2109 cod. civ.. (nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva affermato la computabilità, ai fini degli istituti suddetti, del compenso per lavoro straordinario predeterminato e della indennità rischio-mine, la s.c., cassando per il resto la decisione, ha giudicato corretta solo l'affermazione della computabilità dell'indennità rischio-mine ai fini del compenso per le festività infrasettimanali, avendo i giudici del merito accertato la natura di compenso normale propria di tale indennità).


LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - prescrizione - rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità - configurabilità - estremi - relativi crediti del marittimo - prescrizione biennale - decorrenza.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 351
 COD.NAV. ART. 373

 Il rapporto di lavoro del marittimo in regime di continuità si caratterizza come rapporto speciale di lavoro marittimo - del quale è connotato essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio della nave - anche con riferimento agli intervalli inoperosi fra ciascuno sbarco e l'imbarco immediatamente successivo. Consegue che i crediti del marittimo attinenti al detto rapporto - la cui unicità non è esclusa dagli intervalli di sospensione della prestazione lavorativa - sono soggetti al termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto stesso, la quale coincide non con lo sbarco ma con la data di cancellazione del marittimo dal cosiddetto turno particolare.