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CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. L SENT. 00636 DEL 02/02/1989 
 PRES. Vaccaro M. REL. Avitabile D. 
 PM. Benanti D. (Parz. Diff.)
 RIC. INPS
 RES. Mengo

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITà E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - marittimi imbarcati su navi cosiddette minori - regime di previdenza marinara - applicabilità a seguito della iscrizione della nave presso la capitaneria di porto con licenza limitata alle acque interne - esclusione - limiti - applicazione del regime assicurativo per gli artigiani - inammissibilità.

 COD.NAV. ART. 115
 COD.NAV. ART. 136
 COD.NAV. ART. 153
 COD.NAV. ART. 1287
 D. P. R. DEL 26/12/1962 NUM. 2109 ART. 15
 D. P. R. DEL 26/12/1962 NUM. 2109 ART. 19
 L. DEL 27/7/1967 NUM. 658
 L. DEL 22/2/1973 NUM. 37 ART. 8
 L. DEL 3/6/1975 NUM. 160 ART. 33
 D. L. DEL 30/12/1979 NUM. 663 ART. 17
 L. DEL 29/2/1980 NUM. 33  *COST.
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 2

 L'applicabilità, nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cosiddette minori, del regime di previdenza marinara gestito dall'apposita cassa (soppressa dalla legge 26 luglio 1984 n. 413) non segue all'iscrizione della nave presso la capitaneria di porto quando la relativa licenza ne limiti la navigazione alle acque interne (con esclusione, quindi, di quelle costiere), salvo che si tratti di navi aventi una "stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o un apparato motore superiore ai venticinque cavalli o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario" (art. 1287 cod. nav.), atteso che per le navi aventi tali caratteristiche la licenza, ancorchè limitata nel senso anzidetto, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere, mentre l'applicabilità, in luogo della disciplina sulla previdenza marinara, della normativa del regime assicurativo per gli artigiani deve essere negata in considerazione, in particolare, dei diversi presupposti delle due discipline, che sono entrambe in rapporto di specialità con quella odierna.