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CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. L SENT. 00119 DEL 13/01/1989 
 PRES. Chiavelli A.   REL. Pontrandolfi P. 
 PM. Tridico G.S. (Conf.)
 RIC. Raab
RES. Soc. Alitalia

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - IN GENERE - disciplina ex art. 2110 cod. civ. in tema di comporto - applicabilità in via analogica - conseguenze - disciplina collettiva limitata al comporto secco - intervento equitativo del giudice in relazione a malattie reiterate - legittimità - fondamento.

 COD.CIV. ART. 1374
 COD.CIV. ART. 2110 COMMA 2
 COD.NAV. ART. 1 COMMA 2
 COD.NAV. ART. 916 COMMA 2  *COST.

 Il carattere di specialità del diritto della navigazione e la circostanza che l'art. 916, secondo comma, cod. nav. non contenga, in tema di comporto, una previsione analoga a quella dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ. - il quale prevede, come extrema ratio, che tale periodo sia determinato dal giudice secondo equità - non escludono che anche con riguardo al rapporto di lavoro disciplinato dal codice della navigazione sia ammesso il ricorso, ai fini della determinazione del periodo predetto, all'equità integrativa del giudice; e ciò sia nell'ipotesi in cui al riguardo nulla disponga la disciplina collettiva e non esistano usi, fondandosi in tale ipotesi l'intervento equitativo del giudice sulla previsione normativa del citato art. 2110 cod. civ. (applicabile per analogia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 cod. nav.), sia nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva (nella specie, c.c.n.l. 14 luglio 1981 per gli assistenti di volo dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale) preveda il solo comporto secco, senza peraltro escludere la frazionabilità del comporto in relazione a malattie reiterate, essendo in tale ipotesi l'intervento equitativo del giudice giustificato - indipendentemente dal richiamo all'equità contenuto nel secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. - ai fini dell'integrazione degli effetti del contratto ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., che detta un principio generale immanente in tutto l'ordinamento giuridico e valido quindi anche per il diritto della navigazione.