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CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. L SENT. 06107 DEL 11/11/1988  
 PRES. RUPERTO C  REL. DE ROSA M
 PM. LA VALVA L (CONF)
 RIC. MATTIOLI
 RES. SOC TIRRENIA

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - risoluzione - in genere - recesso per giustificato motivo oggettivo - per inidoneita' del lavoratore alla navigazione - legittimita'.

 COD.NAV. ART. 345   *COST.
 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 3
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 COMMA 3 *COST.

 In tema di rapporto di lavoro nautico, nonostante la diretta applicabilita' - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma terzo, della n. 300 del 1970 - dell'art. 18 di tale legge e delle norme della legge n. 604 del 1966, e' legittimo il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo costituito dall'inidoneita' del lavoratore alla navigazione, non potendo quest'ultimo essere utilizzato nell'ambito di un settore di attivita', come quello amministrativo, diverso da quello (del trasporto nautico) cui egli era precedentemente addetto ed al quale e' stato dichiarato inidoneo.