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SEZ. 1 SENT. 05857 DEL 28/10/1988
PRES. CORDA M REL. VIGNALE MR
PM. ROMAGNOLI E (CONF)
RIC. INPS
RES. SOC FALL COM N
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - pagamento di credito dell'inps per contributi previdenziali relativi allo equipaggio di una nave effettuato dall'acquirente del natante - fallimento del venditore - azione revocatoria - esperibilita' - condizioni.
COD.CIV. ART. 2560
COD.NAV. ART. 552
COD.NAV. ART. 557
LEGGE FALLIM. ART. 67
Con riguardo al pagamento di un credito dell'inps
per contributi
previdenziali relativi all'equipaggio di una nave, che sia stato
effettuato
dall'acquirente del natante, l'esperibilita' di azione revocatoria, a
seguito
del fallimento del venditore, postula che detto pagamento sia
riferibile
a quest'ultimo in quanto eseguito per suo conto, e, pertanto, resta
esclusa
ove risulti che il compratore abbia provveduto non con parte del
prezzo,
ma con denaro proprio e nel proprio interesse, in relazione
all'assoggettamento
della nave al privilegio di cui agli artt. 552 e 557 cod. nav. ed alla
sua corresponsabilita', ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., in qualita'
di cessionario dell'azienda.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI -
Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria
fallimentare
- atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - pagamento
di
credito assistito da privilegio - azione revocatoria - esperibilita' -
condizioni.
COD.NAV. ART. 552
COD.NAV. ART. 557
LEGGE FALLIM. ART. 67
LEGGE FALLIM. ART. 111
Al fine della revocatoria fallimentare del pagamento di un credito, la circostanza che tale credito sia assistito da privilegio (nella specie, credito dell'inps per contributi previdenziali relativi allo equipaggio di nave), non e' di per se' ostativa, posto che lo eventuale accoglimento della domanda non implica la perdita del privilegio, ma comporta che il curatore e' tenuto a fornire la prova del pregiudizio arrecato alla massa dal pagamento medesimo, per effetto della lesione di crediti poziori, secondo l'ordine di cui all'art. 111 della legge fallimentare.