Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. 1 SENT. 05857 DEL 28/10/1988  
 PRES. CORDA M  REL. VIGNALE MR 
 PM. ROMAGNOLI E (CONF)
 RIC. INPS
 RES. SOC FALL COM N

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - pagamento di credito dell'inps per contributi previdenziali relativi allo equipaggio di una nave effettuato dall'acquirente del natante - fallimento del venditore - azione revocatoria - esperibilita' - condizioni.

 COD.CIV. ART. 2560
 COD.NAV. ART. 552
 COD.NAV. ART. 557
 LEGGE FALLIM. ART. 67

 Con riguardo al pagamento di un credito dell'inps per contributi previdenziali relativi all'equipaggio di una nave, che sia stato effettuato dall'acquirente del natante, l'esperibilita' di azione revocatoria, a seguito del fallimento del venditore, postula che detto pagamento sia riferibile a quest'ultimo in quanto eseguito per suo conto, e, pertanto, resta esclusa ove risulti che il compratore abbia provveduto non con parte del prezzo, ma con denaro proprio e nel proprio interesse, in relazione all'assoggettamento della nave al privilegio di cui agli artt. 552 e 557 cod. nav. ed alla sua corresponsabilita', ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., in qualita' di cessionario dell'azienda.
 


  
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - pagamento di credito assistito da privilegio - azione revocatoria - esperibilita' - condizioni.

 COD.NAV. ART. 552
 COD.NAV. ART. 557
 LEGGE FALLIM. ART. 67
 LEGGE FALLIM. ART. 111

 Al fine della revocatoria fallimentare del pagamento di un credito, la circostanza che tale credito sia assistito da privilegio (nella specie, credito dell'inps per contributi previdenziali relativi allo equipaggio di nave), non e' di per se' ostativa, posto che lo eventuale accoglimento della domanda non implica la perdita del privilegio, ma comporta che il curatore e' tenuto a fornire la prova del pregiudizio arrecato alla massa dal pagamento medesimo, per effetto della lesione di crediti poziori, secondo l'ordine di cui all'art. 111 della legge fallimentare.