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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L SENT. 05233 DEL 24/09/1988 
 PRES. RUPERTO C  REL. BATTAGLIA S 
 PM. VISALLI I (CONF)
 RIC. FARINOLA
 RES. SOC SNAM

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - prestazione domenicale svolta dopo sei giorni ininterrotti di attivita' lavorativa - maggiorazione retributiva - esclusione - condizioni - fattispecie.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.NAV. ART. 325
 COD.PROC.CIV. ART. 360
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 In tema di lavoro marittimo, nessuna maggiorazione retributiva e' dovuta per la prestazione domenicale svolta dopo sei giorni ininterrotti di attivita' lavorativa, ove nel trattamento complessivo riservato al lavoratore sia individuabile - secondo l'accertamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita', se adeguatamente motivato - una forma di retribuzione volta a compensare specificamente anche la penosita' del lavoro domenicale. (Nella specie, la s.c. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che la predetta prestazione lavorativa fosse adeguatamente compensata dal complessivo trattamento convenzionale, costituito da riposi compensativi a terra - retribuiti con un ventiseiesimo, anziche' con un trentesimo, della retribuzione mensile - per ogni sabato e domenica lavorati a bordo e dall'indennita' di navigazione).