
SEZ. L SENT. 05233 DEL 24/09/1988
PRES. RUPERTO C REL. BATTAGLIA S
PM. VISALLI I (CONF)
RIC. FARINOLA
RES. SOC SNAM
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - prestazione domenicale svolta dopo sei giorni ininterrotti di attivita' lavorativa - maggiorazione retributiva - esclusione - condizioni - fattispecie.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.NAV. ART. 325
COD.PROC.CIV. ART. 360
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
In tema di lavoro marittimo, nessuna maggiorazione
retributiva
e' dovuta per la prestazione domenicale svolta dopo sei giorni
ininterrotti
di attivita' lavorativa, ove nel trattamento complessivo riservato al
lavoratore
sia individuabile - secondo l'accertamento del giudice del merito,
incensurabile
in sede di legittimita', se adeguatamente motivato - una forma di
retribuzione
volta a compensare specificamente anche la penosita' del lavoro
domenicale.
(Nella specie, la s.c. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale
aveva
ritenuto che la predetta prestazione lavorativa fosse adeguatamente
compensata
dal complessivo trattamento convenzionale, costituito da riposi
compensativi
a terra - retribuiti con un ventiseiesimo, anziche' con un trentesimo,
della retribuzione mensile - per ogni sabato e domenica lavorati a
bordo
e dall'indennita' di navigazione).