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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L SENT. 05112 DEL 08/09/1988  
 PRES. FANELLI O  REL. CARUCCI N 
 PM. MARTINELLI A (PARZ DIFF)
 RIC. SOC ITALIA NAV
 RES. LOVOTTI

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Indennita' di anzianita' - criteri di calcolo - disciplina collettiva - limitazioni.

 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 L. DEL 14/7/1959 NUM. 741 ART. 7  *COST.
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91  *COST.

 In tema di lavoro marittimo, la possibilita', prevista dall'art. 374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dell'art. 361 dello stesso codice, contenente la determinazione della base di calcolo per la quantificazione dell'indennita' di anzianita' spettante al lavoratore, si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - solo alle norme dettate dai contratti collettivi corporativi e non anche a quelle dei contratti collettivi di diritto comune, ancorche' resi efficaci erga omnes. 
 



 
 

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO D'ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - determinazione ai fini del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette - principio della onnicomprensivita' della retribuzione - insussistenza - clausola dell'accordo sindacale del 26 aprile 1977 esclusiva, per i marittimi della societa' italia di navigazione, della computabilita' ai predetti fini della indennita' di permanenza in iran - legittimita'.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 L. DEL 27/5/1949 NUM. 260 ART. 5
 L. DEL 31/3/1954 NUM. 90 ART. 1
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91  *COST.

 Attesa l'inesistenza, anche in tema di lavoro marittimo, di un principio generale ed inderogabile di onnicomprensivita' della retribuzione, e' legittima, in quanto non contrasta con alcuna norma imperativa, la clausola dell'accordo sindacale del 26 aprile 1977, esclusiva, per i marittimi della societa' italia di navigazione, della computabilita' - ai fini delle ferie, dei riposi non goduti, delle festivita' e dei sabati lavorativi - dell'indennita' di permanenza in Iran. 



 

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - Di anzianita' - diritto del lavoratore - momento costitutivo - effetti - ultrattivita' della precedente disciplina difforme - esclusione - fattispecie relativa a rapporto di lavoro marittimo cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo ex art. 1 del d.l. n. 12 del 1972.

 COD.CIV. ART. 2120   *COST.
 COD.CIV. ART. 2121   *COST.
 COD.NAV. ART. 361
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91  *COST.

 Il diritto all'indennita' di anzianità, perfezionandosi soltanto al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, rimane integralmente regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con conseguente esclusione dell'ultrattività della precedente disciplina difforme, la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei rapporti giuridici non ancora esauriti. (principio affermato in fattispecie relativa a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91).