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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L SENT. 05014 DEL 03/09/1988 
 PRES. FANELLI O  REL. CARUCCI N 
 PM. MARTINELLI A (DIFF)
 RIC. SOC ITAL NAVIG
 RES. SERRETIELLO

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - ferie, riposi, sabati lavorativi e festivita' - principio generale dell'onnicomprensivita' della retribuzione - inapplicabilita'.

 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91  *COST.
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando questo non contenga apposite disposizioni ne' altre applicabili per analogia, la determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie, riposi, sabati lavorativi e festivita' deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva del settore, atteso in particolare che il ricorso ai contratti collettivi, cui la legge n. 649 del 1979 espressamente demanda la determinazione della misura e delle voci retributive, e' imposto dall'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, dalla s.c. - aveva ritenuto la computabilita', ai fini delle competenze suddette, del compenso per lavoro straordinario predeterminato e dell'indennita' rischio mine.)

 


LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - crediti del marittimo - prescrizione applicabile - decorrenza.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 341
 COD.NAV. ART. 343
 COD.NAV. ART. 351
 COD.NAV. ART. 373

 Nel caso di rapporto di lavoro marittimo in regime di continuita', la cui unicita' non e' esclusa dagli intervalli inoperosi fra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, i crediti del marittimo sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., la quale inizia a decorrere dalla cessazione o risoluzione del rapporto stesso, salvo, in relazione alle ipotesi di risoluzione (artt. 341, secondo comma, e 343 cod. nav.) verificatesi durante la navigazione, lo spostamento di detta decorrenza al momento (ad esse successivo) dello sbarco.