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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 1 SENT. 04905 DEL 10/08/1988 
 PRES. FALCONE A  REL. SENOFONTE P 
 PM. MARTINELLI A (CONF)
 RIC. AG MAR SPADONI
 RES. SOC WELTRA

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - In genere - disposizioni della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico - applicabilita' ai trasporti internazionali - condizioni - fattispecie.

 COD.NAV. ART. 10
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924
 R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958
 L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638

 In tema di trasporto marittimo internazionale, la convenzione di Bruxelles del 25 luglio 1974 sulla polizza di carico e' applicabile, in base all'art. 10 (nel testo originario), solo nel caso di emissione della polizza in uno degli stati contraenti o aderenti e puo' assurgere a legge regolatrice del rapporto, ai sensi dell'art. 10 cod. nav., in sostituzione della legge di bandiera, solo se incorporata nella legislazione dell'ordinamento richiamato per regolare il rapporto e, quindi, solo se la volonta' delle parti si atteggi come criterio di collegamento per l'individuazione della legge regolatrice, dovendosi, diversamente, attribuire alle norme della convenzione valore meramente contrattuale ed escluderne, percio', la valenza se in contrasto con norme cogenti della disciplina legale. (nella specie, in cui la polizza era stata emessa in sud Africa, non aderente alla convenzione di Bruxelles, e la legge di bandiera della nave (legge panamense) non consentiva la prorogabilita' del termine di prescrizione dell'azione per danni dipendenti da avaria, la suprema Corte ha ritenuto che le parti non avessero validamente escluso l'applicabilita' della legge di bandiera ne' validamente pattuito la prorogabilita' del termine con l'inserimento nella polizza della clausola paramount che richiama le norme della convenzione (applicabili solo nel caso di emissione della polizza in uno stato contraente).