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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L SENT. 04541 DEL 09/07/1988  
 PRES. VALENTE B  REL. MORELLI MR
 PM. GAZZARA G (CONF)
 RIC. SOC ELITOS
 RES. GUAGENTI

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO - RIFIUTO DI PRESTAZIONE - LEGITTIMITA' - DIPENDENTE CON QUALIFICA DI COMANDANTE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO.

 COD.CIV. ART. 2103
 COD.NAV. ART. 877
 COD.NAV. ART. 905
 D. P. R. DEL 1/9/1967 NUM. 1411 ART. 33

 Nella disciplina del lavoro aereo nautico, anche in ragione di una piu' accentuata tipicita' delle prestazioni lavorative (per il cui esercizio e' prescritto, secondo lo specifico contenuto, il conseguimento di appositi brevetti ed il possesso di predeterminati titoli professionali), il personale di volo deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto e pertanto non e' tenuto a prestare - e puo' quindi legittimamente rifiutare - un servizio diverso da quello risultante dal contratto individuale e collettivo. Cio' vale anche con riguardo al dipendente con qualifica di comandante, giacche' la prevista facolta' di esonero dal comando (per esigenze - di regola contingenti - di sicurezza del volo), con il fare salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego (art. 33 d.p.r. n. 1411 del 1967), non implica anche quella di unilaterale mutamento delle mansioni ad opera dell'armatore, il quale, ove in lui sia venuta meno la fiducia nel dipendente, puo' invece, ricorrendone i presupposti, licenziarlo per giusta causa o per giustificato motivo.