
SEZ. L SENT. 01752 DEL 19/02/1988
PRES. MENICHINO G REL. CASSATA G
PM. TRIDICO GS (DIFF)
RIC. SOC TIRRENIA N
RES. CACACE
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
AEREA - CONTRATTO
DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - risoluzione - per volonta'
dell'armatore
o dell'esercente - "turni particolari" previsti dalla contrattazione
collettiva
- questioni di legittimita' della cancellazione e questioni inerenti al
diritto alla reiscrizione - accertamento giudiziale - criteri -
riferimento
alla detta contrattazione - necessita' - limiti - sopravvenuta
dichiarazione
di illegittimita' parziale degli artt. 10 della legge n. 604 del 1966 e
35 st.
lavoratori e conseguente educazione dell'art. 345 cod. nav. -
influenza - esclusione.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 345 *COST.
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 *COST.
Poiche' i "turni particolari" (che assicurano ai marittimi che vi sono iscritti la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di determinati armatori) sono previsti e regolati unicamente dalla contrattazione collettiva, le questioni della legittimita' della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza del diritto del lavoratore illegittimo ente cancellato alla reiscrizione nel turno debbono dal giudice essere decise in base alla citata disciplina contrattuale: restando applicabile questa (nella specie, c.c.n.l. 1 gennaio 1981) - sempreche' non sia configurabile (come in relazione al marittimo iscritto in un turno particolare ma in regime di continuita') un rapporto riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonostante la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimita' (pronunciata dalla corte costituzionale con sentenza n. 96 del 1987) dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle parti in cui escludono la diretta applicabilita' delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante delle imprese di navigazione, e la conseguente caducazione dell'art. 345 cod. nav. (relativo alla facolta' dell'armatore di risolvere, in qualsiasi tempo e luogo, il contratto di arruolamento).