
SEZ. L SENT. 01276 DEL 06/02/1988
PRES. MENICHINO G REL. ALIBRANDI A
PM. LA VALVA L (CONF)
RIC. PERNICE
RES. LLOYD TRIESTIN
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - determinazione delle relative componenti ai fini della base di calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette - criteri - commistione fra criteri risultanti dal codice civile e quelli stabiliti dalla disciplina collettiva - inammissibilita'.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2108
COD.CIV. ART. 2109 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al
quale le norme
del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto
dell'art.
1 cod. nav., solo quando il diritto della navigazione (che costituisce
una legislazione speciale con proprie regole ispirate anche ad
interessi
di natura pubblica) non contenga apposite disposizioni ne' altre
applicabili
per analogia, la determinazione delle componenti della retribuzione da
prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze
indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina
dettata dai contratti collettivi (i quali sono compresi tra le fonti
indicate
dal citato art. 1) e non alla stregua della normativa del codice
civile,
restando esclusa - anche ai fini della verifica della osservanza del
precetto
del primo comma dell'art. 36 cost. - la possibilita' di commistione fra
i criteri risultanti da detta normativa e quelli stabiliti dalla
disciplina
convenzionale.