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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L SENT. 01029 DEL 03/02/1988 
 PRES. MENICHINO G REL. DELLA TERZA E 
 PM. LA VALVA L (CONF)
 RIC. VITIELLO
 RES. SOC ITAL NAVIG

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Rapporto di lavoro nautico - disciplina - compenso ferie ed altre competenze indirette - determinazione - retribuzione base - calcolo - criteri - riferimento ai contratti collettivi.

 COD.CIV. ART. 2121   *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91  *COST.
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando questo non contenga apposite disposizioni ne' altre applicabili per analogia, la determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette di natura contrattuale deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva del settore, atteso, in particolare, che la nozione onnicomprensiva di retribuzione specificamente adottata dall'art. 361 cod. nav. concerne - in parallelismo con l'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ. - soltanto l'indennita' di fine rapporto e che il ricorso ai contratti collettivi, cui la legge n. 649 del 1979 espressamente demanda la determinazione della misura e delle voci retributive, e' imposto dall'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema corte - aveva escluso la computabilita', ai fini del trattamento per ferie e riposi compensativi, nonche' ai fini della determinazione delle mensilita' aggiuntive, del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennita' "rischio mine").