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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 1 SENT. 00825 DEL 29/01/1988  
 PRES. BOLOGNA I  REL. PANNELLA P 
 PM. LO CASCIO G (PARZ DIFF)
 RIC. SOC AEROLINEE
 RES. BERTI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Obbligo del datore di lavoro di assicurare i rischi diversi da quelli di volo - stipulazione di polizza con societa' privata di assicurazione - idoneita' - condizioni.

 COD.NAV. ART. 935
 COD.NAV. ART. 1329
 R. D. DEL 11/1/1925 NUM. 356 ART. 266
 R. D. DEL 17/8/1935 NUM. 1765
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124

 In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti di compagnia di navigazione aerea, il dovere del datore di lavoro di assicurare i rischi diversi da quelli di volo, contemplato dall'art. 935 terzo comma cod. nav. (sostitutivo della previgente normativa dell'art. 266 del r.d. 11 gennaio 1925 n. 356), con il richiamo della legislazione speciale sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, non comporta la obbligatoria esclusione di limiti massimi per l'indennizzo e puo' essere osservato anche mediante stipulazione di polizza con societa' privata di assicurazione, ove cio' sia previsto dalla contrattazione collettiva e la polizza medesima si uniformi ai patti di tale contrattazione.