![Torna](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 1 SENT. 00825 DEL 29/01/1988
PRES. BOLOGNA I REL. PANNELLA P
PM. LO CASCIO G (PARZ DIFF)
RIC. SOC AEROLINEE
RES. BERTI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Obbligo del datore di lavoro di assicurare i rischi diversi da quelli di volo - stipulazione di polizza con societa' privata di assicurazione - idoneita' - condizioni.
COD.NAV. ART. 935
COD.NAV. ART. 1329
R. D. DEL 11/1/1925 NUM. 356 ART. 266
R. D. DEL 17/8/1935 NUM. 1765
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti di
compagnia di navigazione
aerea, il dovere del datore di lavoro di assicurare i rischi diversi da
quelli di volo, contemplato dall'art. 935 terzo comma cod. nav.
(sostitutivo
della previgente normativa dell'art. 266 del r.d. 11 gennaio 1925 n.
356),
con il richiamo della legislazione speciale sull'assicurazione
obbligatoria
degli infortuni sul lavoro, non comporta la obbligatoria esclusione di
limiti massimi per l'indennizzo e puo' essere osservato anche mediante
stipulazione di polizza con societa' privata di assicurazione, ove cio'
sia previsto dalla contrattazione collettiva e la polizza medesima si
uniformi
ai patti di tale contrattazione.