
SEZ. L SENT. 00777 DEL 29/01/1988
PRES. MENICHINO G REL. GENGHINI M
PM. FEDELI M (CONF)
RIC. SOC ADRIAT NAV
RES. ALBRIZZI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - determinazione delle relative componenti da prendere a base del calcolo del compenso delle competenze indirette - criteri - riferimento alla disciplina collettiva - necessita'.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
In tema di rapporto di lavoro marittimo, la
determinazione delle
componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del
compenso
per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla
stregua
della disciplina collettiva del settore, atteso, in particolare, che la
nozione onnicomprensiva di retribuzione adottata dall'art. 361 cod.
nav.
concerne - in parallelismo con l'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ. -
soltanto l'indennita' di fine rapporto e che il ricorso ai contratti
collettivi,
cui la legge n. 649 del 1979, espressamente demanda la determinazione
della
misura e delle voci retributive, e' imposto dall'inesistenza, anche in
materia di lavoro marittimo, di un principio generale di
onnicomprensivita'
della retribuzione.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA -
CONTRATTO
DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - prescrizione - rapporto di
lavoro
del marittimo in regime di continuita' - prescrizione ex art. 373 cod.
nav. - applicabilita' - decorrenza.
COD.NAV. ART. 373
Il rapporto di lavoro del marittimo "in regime di
continuita'"
e' da considerare rapporto di lavoro marittimo (del quale e' connotato
essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio
della
nave) non solo quanto al periodo d'imbarco ma anche quanto
all'intervallo
inoperoso tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo; pertanto, in
relazione
al rapporto anzidetto e' applicabile la prescrizione prevista dall'art.
373 cod. nav., che non puo' iniziare a decorrere prima della cessazione
del rapporto stesso, la quale coincide con la cancellazione del
marittimo
dai turni particolari.