Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L SENT. 00777 DEL 29/01/1988  
 PRES. MENICHINO G REL. GENGHINI M 
 PM. FEDELI M (CONF)
 RIC. SOC ADRIAT NAV
 RES. ALBRIZZI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - determinazione delle relative componenti da prendere a base del calcolo del compenso delle competenze indirette - criteri - riferimento alla disciplina collettiva - necessita'.

 COD.CIV. ART. 2121   *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91  *COST.
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 In tema di rapporto di lavoro marittimo, la determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva del settore, atteso, in particolare, che la nozione onnicomprensiva di retribuzione adottata dall'art. 361 cod. nav. concerne - in parallelismo con l'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ. - soltanto l'indennita' di fine rapporto e che il ricorso ai contratti collettivi, cui la legge n. 649 del 1979, espressamente demanda la determinazione della misura e delle voci retributive, e' imposto dall'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione.
 



 

 
 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - prescrizione - rapporto di lavoro del marittimo in regime di continuita' - prescrizione ex art. 373 cod. nav. - applicabilita' - decorrenza.

 COD.NAV. ART. 373

 Il rapporto di lavoro del marittimo "in regime di continuita'" e' da considerare rapporto di lavoro marittimo (del quale e' connotato essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio della nave) non solo quanto al periodo d'imbarco ma anche quanto all'intervallo inoperoso tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo; pertanto, in relazione al rapporto anzidetto e' applicabile la prescrizione prevista dall'art. 373 cod. nav., che non puo' iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto stesso, la quale coincide con la cancellazione del marittimo dai turni particolari.