Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 08517 DEL 19/11/1987
PRES. NOCELLA C   REL. NOCELLA C.
PM. MINETTI E (DIFF)
RIC. SOC CAREMAR
RES. LONGOBARDI

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - infrazionabilità dell'anzianità - principio generale - successive prestazioni di lavoro marittimo - applicabilità - derogabilità ex art. 326 cod. nav. - operatività - fattispecie.

COD.CIV. ART. 1362
COD.CIV. ART. 2120     *COST.
COD.PROC.CIV. ART. 360
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 374

 Il principio inderogabile dell'infrazionabilità dell'anzianità - al quale è connessa la presunzione, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro seguita dalla riassunzione del lavoratore alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, dell'ininterrotta unicità del rapporto lavorativo, salva la prova (gravante sul datore di lavoro) di un accordo novativo fondato su ragioni oggettive e scevro di qualsiasi intento fraudolento - è applicabile anche nel caso di successive prestazioni di lavoro marittimo (in favore del medesimo soggetto), non essendo a ciò di ostacolo nè la specialità di tale rapporto e la tipicizzazione in esso di vari rapporti ispirati alla predeterminazione del termine, attesa la previsione di derogabilità dell'art. 326 cod. nav. (relativo alla durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi) contenuta nel secondo comma dell'art. 374 dello stesso codice, nè la diversità delle discipline collettive delle successive prestazioni lavorative, ove fra tali discipline - secondo l'interpretazione del giudice del merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione delle norme legali di ermeneutica o per vizi di motivazione - non sussiste un'incompatibilità tale da imporre una necessaria deroga al principio d'infrazionabilità sopra indicato. (nella specie, la s.c., alla stregua del principio suesposto, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, in relazione a prestazioni di lavoro svoltesi prima nell'ambito del regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro e poi in regime di regolamento organico, aveva ritenuto che, sia ai fini dell'indennità di anzianità che ai fini degli aumenti di paga e delle altre voci retributive contrattuali, si dovesse tener conto dell'anzianità decorrente dalla data di applicazione del regime di continuità e che la prescrizione decorresse per la prima dalla cessazione dell'unico rapporto di lavoro).